Art. 12. I Magazzini generali rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti gia' emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonche' a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato. Per i Magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in localita' dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.