Art. 12. 
 
  I Magazzini generali rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti
e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito. 
 
  Essi sono sottoposti alle disposizioni  della  legge  doganale,  ai
regolamenti gia' emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonche' a
quegli altri che potessero essere  in  seguito  imposti  con  decreto
Reale sentito il Consiglio di Stato. 
 
  Per i Magazzini generali autorizzati a  ricevere  merci  estere  da
istituirsi in localita' dove  non  esiste  dogana  di  primo  ordine,
saranno  osservate  le  norme  dell'art.  53  della  legge  doganale,
modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.