Art. 13. 
 
  Le fedi di deposito e le note  di  pegno  sono  stampate  su  carta
filigranata e dovranno contenere le  indicazioni  previste  dall'art.
461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla  fede  di  deposito,
quanto sulla nota di pegno, dovra' chiaramente risultare se la  merce
sia  stata  periziata  a  cura  dei  Magazzini  generali.   In   caso
affermativo dovra' essere indicato il nome del perito stimatore e  il
valore di stima da questo attribuito alla merce. 
 
  Per la stima delle merci depositate per le quali sia  richiesta  la
emissione della fede di deposito e della nota di pegno,  i  Magazzini
generali sono temiti a servirsi di periti regolarmente inscritti  nel
ruolo del competente Consiglio provinciale dell'economia e  designati
anno per anno dal Tribunale del luogo.