Art. 13. Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'art. 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovra' chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Magazzini generali. In caso affermativo dovra' essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce. Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Magazzini generali sono temiti a servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale dell'economia e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.