Art. 14. Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo. Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.