Art. 14. 
 
  Le fedi di deposito e i  loro  duplicati,  fino  a  che  non  siano
girati, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi
col mezzo di una marca corrispondente e  che  terra'  luogo  di  ogni
altra tassa di bollo. 
 
  Le note di pegno sono sottoposte,  prima  di  essere  girate,  alla
stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.