Art. 15. 
 
  Sotto la  responsabilita'  degli  esercenti  i  Magazzini  generali
potranno, nel recinto dei Magazzini stessi, esservi  locali  separati
destinati a magazzini privati. 
 
  Pero' sulle merci in  essi  accolte  non  saranno  emesse  fedi  di
deposito e note di pegno. 
 
  Qualora  nei  magazzini  privati  vengano  depositate  anche  merci
estere, la loro apertura sara' subordinata al consenso della Dogana.