Art. 15. Sotto la responsabilita' degli esercenti i Magazzini generali potranno, nel recinto dei Magazzini stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati. Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno. Qualora nei magazzini privati vengano depositate anche merci estere, la loro apertura sara' subordinata al consenso della Dogana.