Art. 16. 
 
  I Magazzini generali sono posti sotto  la  vigilanza  dei  Consigli
provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i Magazzini stessi
hanno sede. 
 
  I Consigli provinciali dell'economia hanno  facolta'  in  qualsiasi
momento: 
 
    1°  di  accertare  l'esattezza  delle  situazioni   mensili   dei
Magazzini generali; 
 
    2° di vigilare se  le  merci  depositate  e  specialmente  quelle
coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano  custodite
e conservate a dovere. 
 
  Del   risultato   delle   ispezioni    i    Consigli    provinciali
ragguaglieranno senza indugio il Ministero dell'economia nazionale al
quale, in  ogni  caso,  riferiranno  annualmente  sull'andamento  dei
Magazzini generali esistenti nel proprio distretto.