Art. 16. I Magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i Magazzini stessi hanno sede. I Consigli provinciali dell'economia hanno facolta' in qualsiasi momento: 1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Magazzini generali; 2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere. Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero dell'economia nazionale al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei Magazzini generali esistenti nel proprio distretto.