Art. 19. 
 
  I Consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di  denunciare
all'autorita'  giudiziaria  coloro  i  quali   esercitano   Magazzini
generali senza esservi stati  previamente  autorizzati  a  norma  del
presente decreto. 
 
  Per le contravvenzioni alle disposizioni del  presente  decreto  si
incorrera' nella pena della multa da L. 1000 a lire 10,000,  salvi  i
casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi  del
Codice penale e salva l'azione civile dei danni  agli  interessati  a
termini di legge.