Art. 19. I Consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di denunciare all'autorita' giudiziaria coloro i quali esercitano Magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto. Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto si incorrera' nella pena della multa da L. 1000 a lire 10,000, salvi i casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del Codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.