Art. 2. 
 
  Le persone, le societa', i corpi morali che vogliono  istituire  ed
esercitare un  Magazzino  generale  devono  presentare  al  Ministero
dell'economia nazionale, per  il  tramite  del  competente  Consiglio
provinciale dell'economia, una domanda corredata da atto notarile dal
quale risulti: 
 
    1° il loro nome e il loro domicilio; 
 
    2°  il   capitale   che   sara'   approssimativamente   destinato
all'acquisto dei terreni,  alla  costruzione  dei  fabbricati,  degli
impianti meccanici, dei raccordi ferroviari,  ecc.,  per  l'esercizio
del  Magazzino  generale,  e  le  garanzie  offerte  all'Erario,   ai
depositanti ed ai loro aventi ragione; 
 
    3° la specificazione delle categorie di merci al cui deposito  il
Magazzino  e'  destinato,  e  se   per   sole   merci   nazionali   o
nazionalizzate, oppure anche  per  merci  estere,  e  le  indicazioni
precise e particolareggiate di tutti i locali che  saranno  destinati
al Magazzino; 
 
    4° il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che  la
persona, societa' o corpo morale,  il  quale  intende  esercitare  il
Magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle
merci, alla conservazione loro, alle avarie  e  ai  cali  che  vi  si
possono verificare; 
 
    5° la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi pel
deposito delle merci e per tutte le altre operazioni che il Magazzino
e' autorizzato a compiere. 
 
  Alla domanda dovranno essere altresi' unite le  piante  generali  e
particolari dei locali destinati ad uso del Magazzino.