Art. 2. Le persone, le societa', i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un Magazzino generale devono presentare al Ministero dell'economia nazionale, per il tramite del competente Consiglio provinciale dell'economia, una domanda corredata da atto notarile dal quale risulti: 1° il loro nome e il loro domicilio; 2° il capitale che sara' approssimativamente destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc., per l'esercizio del Magazzino generale, e le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti ed ai loro aventi ragione; 3° la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il Magazzino e' destinato, e se per sole merci nazionali o nazionalizzate, oppure anche per merci estere, e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al Magazzino; 4° il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che la persona, societa' o corpo morale, il quale intende esercitare il Magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare; 5° la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi pel deposito delle merci e per tutte le altre operazioni che il Magazzino e' autorizzato a compiere. Alla domanda dovranno essere altresi' unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso del Magazzino.