Art. 21. 
 
                      Disposizioni transitorie. 
 
  Le persone, le societa' e i corpi morali che, avendo adempiuto alle
formalita' previste dal  testo  unico  17  dicembre  1882,  n.  1154,
esercitino nel Regno Magazzini generali sono  tenuti  ad  uniformarsi
alle disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione di esso. 
 
  Trascorso il detto termine, l'esercizio dei  Magazzini  generali  e
l'uso della denominazione relativa saranno  riservati  esclusivamente
alle persone, societa'  o  corpi  morali,  che  abbiano  ottenuto  il
decreto di autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  4  del  presente
decreto.