Art. 21. Disposizioni transitorie. Le persone, le societa' e i corpi morali che, avendo adempiuto alle formalita' previste dal testo unico 17 dicembre 1882, n. 1154, esercitino nel Regno Magazzini generali sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione di esso. Trascorso il detto termine, l'esercizio dei Magazzini generali e l'uso della denominazione relativa saranno riservati esclusivamente alle persone, societa' o corpi morali, che abbiano ottenuto il decreto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.