Art. 3. 
 
  Il Consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizione si
intende di istituire ed  esercitare  un  Magazzino  generale,  dovra'
esprimere il proprio parere sull'opportunita' o meno che  la  domanda
sia accolta, ed in particolare: 
 
    a) sulla necessita', per  il  commercio,  della  istituzione  del
Magazzino stesso nella localita' prescelta; 
 
    b) sulle garanzie  di  cui  al  n.  2  dell'articolo  precedente,
offerte all'erario, ai depositanti e  loro  aventi  ragione,  la  cui
entita' e sufficienza dovra' risultare da speciale  accertamento  del
Consiglio; 
 
  c) sulla idoneita' e sufficienza dei locali destinati  a  Magazzini
generali, nonche' degli impianti relativi ai fini delle esigenze  del
commercio e della conservazione delle merci che  vi  dovranno  essere
depositate. 
 
  Il Consiglio provinciale  dell'economia  dovra'  inoltre  approvare
preventivamente il regolamento di cui ai  nn.  4  e  5  dell'articolo
precedente.