Art. 3. Il Consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizione si intende di istituire ed esercitare un Magazzino generale, dovra' esprimere il proprio parere sull'opportunita' o meno che la domanda sia accolta, ed in particolare: a) sulla necessita', per il commercio, della istituzione del Magazzino stesso nella localita' prescelta; b) sulle garanzie di cui al n. 2 dell'articolo precedente, offerte all'erario, ai depositanti e loro aventi ragione, la cui entita' e sufficienza dovra' risultare da speciale accertamento del Consiglio; c) sulla idoneita' e sufficienza dei locali destinati a Magazzini generali, nonche' degli impianti relativi ai fini delle esigenze del commercio e della conservazione delle merci che vi dovranno essere depositate. Il Consiglio provinciale dell'economia dovra' inoltre approvare preventivamente il regolamento di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo precedente.