Art. 4. 
 
  Il  Ministro  per  l'economia  nazionale,  sentito  il  parere  del
competente Consiglio provinciale dell'economia,  potra'  autorizzare,
mediante decreto, la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali
da parte delle persone, societa' o corpi morali che ne abbiano  fatto
domanda a termini dell'art. 2. 
 
  Tale decreto dovra' essere emanato di concerto col Ministro per  le
finanze, quando si tratti di Magazzini generali destinati a  ricevere
merci estere.