Art. 4. Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del competente Consiglio provinciale dell'economia, potra' autorizzare, mediante decreto, la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali da parte delle persone, societa' o corpi morali che ne abbiano fatto domanda a termini dell'art. 2. Tale decreto dovra' essere emanato di concerto col Ministro per le finanze, quando si tratti di Magazzini generali destinati a ricevere merci estere.