Art. 5. 
 
  Il  decreto  di  autorizzazione  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno. 
 
  Dopo avvenuta  la  pubblicazione,  una  copia  autentica  dell'atto
notarile  di  cui  all'art.  2  sara'  depositata,   a   cura   degli
interessati,  presso  la  cancelleria  del  Tribunale  e  presso   la
segreteria  del  Consiglio  provinciale   dell'economia   nella   cui
giurisdizione il Magazzino generale deve essere istituito. 
 
  Un sunto dell'atto  stesso  dovra'  essere,  sempre  a  cura  degli
interessati, inserito nel foglio destinato  agli  annunzi  giudiziari
della Provincia ove ha sede il Magazzino.