Art. 5. Il decreto di autorizzazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Dopo avvenuta la pubblicazione, una copia autentica dell'atto notarile di cui all'art. 2 sara' depositata, a cura degli interessati, presso la cancelleria del Tribunale e presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia nella cui giurisdizione il Magazzino generale deve essere istituito. Un sunto dell'atto stesso dovra' essere, sempre a cura degli interessati, inserito nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Provincia ove ha sede il Magazzino.