Art. 6. Salva sempre la facolta' di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il competente Consiglio provinciale dell'economia, potra', con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione. Il decreto di revoca sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dovra' essere notificato all'esercente. Il ricorso contro di esso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, potra' essere proposto anche pel merito nel caso che la revoca sara' determinata da grave e persistente trasgressione alle norme di legge e regolamento.