Art. 6. 
 
  Salva  sempre  la  facolta'  di  revoca  per  ragioni  di  pubblico
interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di
legge o di regolamento, il Ministro per l'economia nazionale, sentito
il  competente  Consiglio  provinciale  dell'economia,  potra',   con
decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione. 
 
  Il decreto di revoca sara' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  e
dovra' essere notificato all'esercente. Il ricorso contro di esso  al
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, potra'  essere  proposto
anche pel merito nel caso che la revoca sara' determinata da grave  e
persistente trasgressione alle norme di legge e regolamento.