Art. 8. 
 
  Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento  e
nelle tariffe e in generale nell'ordinamento del Magazzino,  dovranno
essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti. 
 
  Le riduzioni delle tariffe potranno eccezionalmente essere poste in
atto subito dopo la pubblicazione sul foglio degli annunzi.