Art. 9. 
 
  L'amministrazione del Magazzino generale e' obbligata a  pubblicare
e a trasmettere al Consiglio provinciale dell'economia e al  Ministro
per l'economia  nazionale,  nella  prima  decade  di  ogni  mese,  la
situazione del mese precedente, secondo un modulo che sara' stabilito
con decreto del Ministro per l'economia nazionale.