(Convenzione)
 
  Convenzione   tra   il   Ministero   della   pubblica   istruzione,
rappresentato dal Regio provveditore agli studi della Lombardia, e il
presidente dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Como. 
 
  Addi' 30 aprile 1926 in Como nei locali di studio del  sottoscritto
Presidente, tra il Ministro della pubblica istruzione,  rappresentato
dal Provveditore agli studi della  Lombardia,  comm.  prof.  Riccardo
Truffi, a cio' espressamente autorizzato  con  nota  Ministeriale  18
febbraio 1925, n. 4950, e il presidente dell'Istituto provinciale dei
sordomuti di Como, sig.  gr.  uff.  avv.  Andina  Filippo,  e'  stato
convenuto quanto segue: 
 
  Veduta la convenzione pari data, stipulata tra il  R.  Provveditore
agli  studi  della  Lombardia,  in  nome  proprio,  e  il  presidente
dell'Istituto   predetto   in   rappresentanza   dell'Istituto    per
l'accettazione delle Scuole per i fanciulli sordomuti a sgravio degli
obblighi dell'Amministrazione scolastica della Lombardia; 
 
    1° L'Istituto provinciale dei sordomuti di Como accogliera' nelle
sue Scuole elementari 112 alunni, aumentando di 25 il numero  attuale
degli allievi; 
 
    2° L'Istituto stesso si obbliga  a  impartire  la  istruzione  ai
sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in  numero
adeguato alle esigenze scolastiche  dell'Istituto  stesso.  Al  detto
personale sara' corrisposto lo  stipendio  non  inferiore  al  minimo
legale degli insegnanti elementari. 
 
  L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita  interna  che
possa accordare al personale  insegnante,  ha  diritto  di  rivalersi
della spesa corrispondente. 
 
  L'Istituto  si  obbliga  inoltre  di  provvedere   alle   eventuali
supplenze del personale insegnante con personale  avventizio  assunto
in via provvisoria. 
 
  A questo e al personale assistente, se vi e', sara' corrisposto  un
compenso secondo le risorse dell'Istituto, tenendo,  per  quanto  sia
possibile, nella  debita  considerazione,  il  trattamento  fatto  ai
maestri elementari e al corrispondente personale assistente di  ruolo
statale; 
 
    3° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo  di  aiutare
l'Istituto nelle spese di mantenimento  si  obbliga  ad  un  concorso
annuo di L. 24,800; 
 
    4° Le spese  relative  al  personale  didattico  saranno  assunte
dall'Istituto, al quale il Ministero della pubblica istruzione e  per
esso   l'Amministrazione    scolastica    regionale    corrispondera'
annualmente  lo  stipendio  minimo  legale  per   cinque   posti   di
insegnante; 
 
    5° Il ricovero  coll'istruzione  sara'  gratuito  o  parzialmente
gratuito per i sordomuti poveri appartenenti alla provincia di Como. 
 
    6° La convenzione avra' la durata di un quinquennio  a  decorrere
dalla data della stipulazione e s'intendera'  tacitamente  confermata
per il quinquennio successivo qualora non sia stata denunziata da una
delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza. 
 
  Il presente in carta libera, in  doppio  esemplare,  e'  esente  da
tasse di registro e di bollo, perche'  redatto  nell'interesse  dello
Stato. Il medesimo andra' in vigore alla  data  del  R.  decreto  col
quale il detto Istituto verra' riconosciuto come pubblica scuola  per
i sordomuti. 
 
           Il R. Provveditore agli studi della Lombardia: 
 
                          Riccardo Truffi. 
 
                           Il Presidente dell'Istituto dei sordomuti: 
 
                                         Avv. Andina Filippo.         
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
               Il Ministro per la pubblica istruzione: 
 
                               Fedele.