Convenzione tra il Ministro della pubblica istruzione e l'Istituto «Gualandi» di Roma, per il riconoscimento delle scuole per Sordomuti come pubbliche scuole agli effetti di legge. Fra i sottoscritti conte comm. dott. Francesco Salimei Regio Provveditore agli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 10 giugno 1926, n. 2436, e il padre Luigi Domenicali direttore dell'Istituto «Gualandi» di Roma per sordomuti, si e' convenuto quanto segue: 1° L'Istituto dei sordomuti «Gualandi» di Roma si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 100 fanciulli sordomuti di ambo i sessi e in eta' dell'obbligo scolastico; 2° L'istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti; 3° L'Istituto «Gualandi» di Roma si obbliga ad impartire l'istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale corrispondera' lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari detratta ogni spesa corrispondente agli utili della vita interna. L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente regolarmente assunto in tale qualifica, sara' corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali; 4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto «Gualandi» di Roma come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione dei fanciulli sordomuti accolti; 5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 29,500 annue; 6° Il numero dei fanciulli da istruirsi nell'Istituto dei sordomuti «Gualandi» di Roma sara' portato dal numero attuale a quello di 100 a decorrere dall'inizio scolastico 1927-1928; 7° Il primo concorso annuo di cui all'art. 5 dovra' essere adibito per miglioramenti e adattamenti dei locali in modo che questi possano accogliere il numero stabilito di alunni; 8° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio, e si intendera' confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza ed entrera' in vigore dalla data del R. decreto col quale l'Istituto dei sordomuti sara' dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Resta integra al Ministero la facolta' di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995; 9° Le spese della convenzione sono a carico dell'Istituto. Roma, 30 giugno 1926. Il direttore dell'Istituto Gualandi: Dott. Luigi Domenicali. Il Regio provveditore agli studi: Francesco Salimei. Il segretario capo dell'Ufficio scolastico di Roma: A. De Fina. N. 252. - Registrato a Roma li 6 luglio 1926, all'ufficio atti privati, vol. 341. Esatte L. 10.10. Il Procuratore: (illeggibile). Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la pubblica istruzione: Fedele.