(Convenzione)
 
  Convenzione tra il Ministro della pubblica istruzione e  l'Istituto
«Gualandi» di Roma, per il riconoscimento delle scuole per  Sordomuti
come pubbliche scuole agli effetti di legge. 
 
  Fra i  sottoscritti  conte  comm.  dott.  Francesco  Salimei  Regio
Provveditore agli studi di  Roma,  in  rappresentanza  del  Ministero
della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 10 giugno
1926, n. 2436, e il padre Luigi  Domenicali  direttore  dell'Istituto
«Gualandi» di Roma per sordomuti, si e' convenuto quanto segue: 
 
    1° L'Istituto dei sordomuti «Gualandi»  di  Roma  si  obbliga  ad
impartire  l'istruzione  elementare  a  non  meno  di  100  fanciulli
sordomuti di ambo i sessi e in eta' dell'obbligo scolastico; 
 
    2° L'istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento  secondo  le
norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento  e
i programmi sull'istruzione dei sordomuti; 
 
    3°  L'Istituto  «Gualandi»  di  Roma  si  obbliga  ad   impartire
l'istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti mediante proprio
personale abilitato ai  sensi  di  legge,  in  numero  adeguato  alle
esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. 
 
  Al detto personale  corrispondera'  lo  stipendio  pari  al  minimo
legale  per   gli   insegnanti   elementari   detratta   ogni   spesa
corrispondente agli utili della vita interna. 
 
  L'Istituto  inoltre  si  obbliga  di  provvedere   alle   eventuali
supplenze del personale insegnante con personale  avventizio  assunto
in via provvisoria. 
 
  A questo e al personale assistente  regolarmente  assunto  in  tale
qualifica, sara' corrisposto dall'Istituto  un  compenso  secondo  le
risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto
del trattamento fatto  agli  insegnanti  elementari  e  al  personale
corrispondente dei ruoli statali; 
 
    4° Il Ministero della pubblica  istruzione  riconosce  l'Istituto
«Gualandi» di Roma come pubblica scuola per i sordomuti ed affida  ad
esso, a tutti  gli  effetti,  l'istruzione  dei  fanciulli  sordomuti
accolti; 
 
    5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo  di  aiutare
l'Istituto nelle spese di mantenimento, in  modo  particolare  per  i
servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 29,500 annue; 
 
    6°  Il  numero  dei  fanciulli  da  istruirsi  nell'Istituto  dei
sordomuti «Gualandi» di Roma  sara'  portato  dal  numero  attuale  a
quello di 100 a decorrere dall'inizio scolastico 1927-1928; 
 
    7° Il primo concorso  annuo  di  cui  all'art.  5  dovra'  essere
adibito per miglioramenti e adattamenti dei locali in modo che questi
possano accogliere il numero stabilito di alunni; 
 
    8° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio,  e  si
intendera' confermata qualora non sia denunciata da una  delle  parti
almeno sei mesi prima della scadenza ed entrera' in vigore dalla data
del R. decreto col quale l'Istituto dei  sordomuti  sara'  dichiarato
pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 
 
  Resta integra al Ministero la facolta' di denunzia  in  ogni  tempo
prevista dall'art. 44 del regolamento  approvato  con  R.  decreto  2
luglio 1925, n. 1995; 
 
  9° Le spese della convenzione sono a carico dell'Istituto. 
 
       Roma, 30 giugno 1926. 
 
                Il direttore dell'Istituto Gualandi: 
 
                       Dott. Luigi Domenicali. 
 
  Il Regio provveditore agli studi: 
 
        Francesco Salimei. 
 
                                            Il segretario capo        
 
                                     dell'Ufficio scolastico di Roma: 
 
                                                A. De Fina.           
 
  N. 252. - Registrato a Roma li  6  luglio  1926,  all'ufficio  atti
privati, vol. 341. Esatte L. 10.10. 
 
                                       Il Procuratore: (illeggibile). 
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
               Il Ministro per la pubblica istruzione: 
 
                               Fedele.