Atto di convenzione. Fra i sottoscritti dott. comm. Francesco D'Onofrio, Regio Provveditore agli studi della Sardegna, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 17 novembre 1925, e il cav. uff. Sabatino Signodicello, presidente dell'Istituto dei sordomuti di Cagliari, si e' convenuto quanto segue: 1. L'istituto dei sordomuti di Cagliari si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di cinquantotto fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in eta' dell'obbligo scolastico. 2. L'Istituto si obbliga di impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti. 3. (Stato e condizione economica del personale). L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sara' corrisposto lo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari. L'Istituto in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente. L'Istituto si obbliga inoltre a provvedere alle eventuali supplenze del personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente regolarmente assunto in tale qualifica sara' corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente assistente nei ruoli statali. 4. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce lo Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti. 5. Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento (specie per quanto riguarda il funzionamento delle scuole) si obbliga ad un concorso di (L. 10,000) lire diecimila annue. 6. La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intendera' confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. Resta integra al Ministero la facolta' di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato. Il R. Provveditore: Francesco D'onofrio. Il Presidente dell'Istituto dei sordomuti: SABATINO SIGNODICELLO. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la pubblica istruzione: Fedele.