(Convenzione)
 
                        Atto di convenzione. 
 
  Fra  i  sottoscritti  dott.  comm.   Francesco   D'Onofrio,   Regio
Provveditore  agli  studi  della  Sardegna,  in  rappresentanza   del
Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data
17 novembre 1925, e il cav. uff.  Sabatino  Signodicello,  presidente
dell'Istituto dei sordomuti  di  Cagliari,  si  e'  convenuto  quanto
segue: 
 
     1. L'istituto dei sordomuti di Cagliari si obbliga ad  impartire
l'istruzione  elementare  a  non  meno  di   cinquantotto   fanciulli
sordomuti d'ambo i sessi in eta' dell'obbligo scolastico. 
 
     2. L'Istituto si obbliga di impartire l'insegnamento secondo  le
norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento  e
i programmi sull'istruzione dei sordomuti. 
 
     3. (Stato e condizione economica del personale). 
 
  L'Istituto  suddetto  si  obbliga  ad  impartire  l'istruzione   ai
sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in  numero
adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. 
 
  Al detto personale sara' corrisposto  lo  stipendio  minimo  legale
degli  insegnanti  elementari.  L'Istituto  in   corrispondenza   dei
vantaggi  della  vita  interna  che  possa  accordare  al   personale
insegnante ha il diritto di  rivalersi  della  spesa  corrispondente.
L'Istituto si obbliga inoltre a provvedere alle  eventuali  supplenze
del personale avventizio assunto in via provvisoria. 
 
  A questo e al personale assistente  regolarmente  assunto  in  tale
qualifica sara' corrisposto  dall'Istituto  un  compenso  secondo  le
risorse finanziarie dell'Istituto  stesso,  tenendo  per  quanto  sia
possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri
elementari e al corrispondente assistente nei ruoli statali. 
 
     4. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce lo  Istituto
suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed  affida  ad  esso  a
tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti
in esso accolti. 
 
     5. Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di  aiutare
l'Istituto alle spese di mantenimento (specie per quanto riguarda  il
funzionamento delle scuole) si obbliga ad un concorso di (L.  10,000)
lire diecimila annue. 
 
     6. La presente convenzione ha la durata di un quinquennio  e  si
intendera' confermata qualora non sia denunciata da una  delle  parti
almeno sei mesi prima della scadenza. 
 
  Resta integra al Ministero la facolta' di denunzia  in  ogni  tempo
prevista dall'art. 44 del regolamento approvato. 
 
                             Il R. Provveditore: Francesco D'onofrio. 
 
             Il Presidente dell'Istituto dei sordomuti: 
 
                       SABATINO SIGNODICELLO. 
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
               Il Ministro per la pubblica istruzione: 
 
                               Fedele.