Art. 3. 
 
  Per  tutta  la  durata  della  gestione  straordinaria,  l'Istituto
corrispondera' al detto Commissario un'indennita'  giornaliera  nella
misura che sara' fissata dal Prefetto di Firenze. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Belluzzo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1927 - Anno V 
 
    Atti del Governo, registro 257, foglio 120. - Ferretti.