Art. 3. Per tutta la durata della gestione straordinaria, l'Istituto corrispondera' al detto Commissario un'indennita' giornaliera nella misura che sara' fissata dal Prefetto di Firenze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE. Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 120. - Ferretti.