Art. 10. 
 
  Con decreti Reali  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  verra'
provveduto ad approvare i progetti da  stabilirsi  d'accordo  fra  le
Amministrazioni provinciali  interessate  o  d'ufficio,  in  caso  di
dissenso, per la separazione patrimoniale  e  per  il  riparto  delle
attivita'  e  delle  passivita',  anche  di  carattere  continuativo,
nonche' a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto. 
 
  Contro i decreti Reali di cui sopra non e' ammesso ricorso  ne'  in
sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.