Art. 10. Con decreti Reali su proposta dei Ministri competenti, verra' provveduto ad approvare i progetti da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali interessate o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attivita' e delle passivita', anche di carattere continuativo, nonche' a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto. Contro i decreti Reali di cui sopra non e' ammesso ricorso ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.