Art. 11. Con decreto del Ministro per l'interno sara' provveduto alla nomina di una Commissione straordinaria, presieduta da un vice-prefetto e composta di un rappresentante per ciascuna delle cinque Provincie fra cui viene ripartito, a norma degli articoli precedenti, il territorio della soppressa provincia di Caserta, con incarico di attendere alla regolare continuazione di funzionamento dei servizi ed uffici della cessata Amministrazione provinciale di Caserta, nonche' di adottare tutti i provvedimenti atti ad agevolare, in rapporto alla cessazione della provincia di Caserta, la ripartizione del patrimonio, delle attivita' e delle passivita' fra le provincie interessate, predisponendone i relativi progetti. La Commissione straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Con decreto del Ministro per l'interno sara' provveduto a stabilire la data in cui dovranno cessare le funzioni della Commissione straordinaria. Fatta eccezione per le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti gia' approvati, le quali sono senz'altro esecutive e sottratte a qualsiasi ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, e fatta altresi' eccezione per i provvedimenti riferentisi alla preparazione dei progetti di ripartizione del patrimonio e delle attivita' e passivita', i quali sono soggetti successivamente all'approvazione delle rispettive Amministrazioni provinciali interessate e dei Ministri competenti, ai fini dell'emanazione dei Regi decreti di cui nel primo comma dell'articolo precedente, tutte le altre deliberazioni della Commissione straordinaria sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede con decreto contro il quale non e' ammesso ricorso ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale. Del pari, al Ministro per l'interno e' devoluta, in luogo della cessata Giunta provinciale amministrativa di Caserta, la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti della soppressa Amministrazione provinciale di Caserta. Il Ministro per l'interno decide con decreto contro il quale non e' ammesso ricorso ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.