Art. 5. Il personale delle Provincie di cui all'art. 1 sara' tratto, in quanto possibile, da quello delle Provincie dalle quali e' staccato il territorio destinato a costituire le nuove circoscrizioni. In caso di contestazione, decide il Ministro per l'interno con decreto contro il quale non e' ammesso ricorso ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale. La spesa complessiva per il personale delle Provincie di nuova istituzione e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potra', di regola, essere superiore a quella che, alla data del 18 settembre 1926, sostenevano le Provincie col territorio delle quali sono state formate le nuove circoscrizioni.