Art. 5. 
 
  Il personale delle Provincie di cui all'art.  1  sara'  tratto,  in
quanto possibile, da quello delle Provincie dalle quali  e'  staccato
il territorio destinato a costituire le nuove circoscrizioni. In caso
di contestazione, decide il Ministro per l'interno con decreto contro
il quale non e' ammesso ricorso ne' in sede  amministrativa,  ne'  in
sede giurisdizionale. 
 
  La spesa complessiva per il  personale  delle  Provincie  di  nuova
istituzione e di quelle il  cui  territorio  sia  stato  diminuito  o
comunque modificato per effetto del presente decreto, non potra',  di
regola, essere superiore a quella che, alla  data  del  18  settembre
1926, sostenevano le Provincie col territorio delle quali sono  state
formate le nuove circoscrizioni.