Art. 7. 
 
  Con decreti Reali da promuoversi dai  Ministri  competenti,  potra'
essere fatto  obbligo  a  due  o  piu'  provincie  di  provvedere  in
consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio. 
 
  Ai  consorzi  di  cui  nel  presente  articolo  si   applicano   le
disposizioni contenute nell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 2839, e lo statuto e' stabilito dal Ministro competente.