Art. 7. Con decreti Reali da promuoversi dai Ministri competenti, potra' essere fatto obbligo a due o piu' provincie di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio. Ai consorzi di cui nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e lo statuto e' stabilito dal Ministro competente.