Art. 3. 
 
  La Commissione centrale pei collaudi in appello, per  ogni  ricorso
presentato dai fornitori, si fa mandare,  ove  necessario,  alla  sua
sede in Roma appositi campionari delle robe  in  contestazione  nella
misura che reputa bastevoli,  perche'  fa  Commissione  stessa  possa
formarsi un giudizio sull'intera partita. 
 
  Quando sia opportuno l'esame di tutta  la  partita,  il  presidente
puo' recarsi con l'ufficiale relatore perito dell'ufficio  tecnico  e
di segreteria sopra luogo, o  delegarne  l'incarico  ad  uno  o  piu'
membri della  Commissione,  assistiti  sempre  da  uno  dei  relatori
periti, per l'esame delle robe in contestazione. 
 
  Del risultato delle visite sopra luogo si  redige  relazione  e  si
prelevano campioni, se necessario,  da  sottoporsi  alla  Commissione
riunita alla sede per le proprie decisioni.