Art. 3. La Commissione centrale pei collaudi in appello, per ogni ricorso presentato dai fornitori, si fa mandare, ove necessario, alla sua sede in Roma appositi campionari delle robe in contestazione nella misura che reputa bastevoli, perche' fa Commissione stessa possa formarsi un giudizio sull'intera partita. Quando sia opportuno l'esame di tutta la partita, il presidente puo' recarsi con l'ufficiale relatore perito dell'ufficio tecnico e di segreteria sopra luogo, o delegarne l'incarico ad uno o piu' membri della Commissione, assistiti sempre da uno dei relatori periti, per l'esame delle robe in contestazione. Del risultato delle visite sopra luogo si redige relazione e si prelevano campioni, se necessario, da sottoporsi alla Commissione riunita alla sede per le proprie decisioni.