Art. 11. 
 
  La Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto delle Opere pie di San
Paolo sono autorizzati al conferimento del capitale di  cui  all'art.
2, anche in deroga ed in aggiunta alle  disposizioni  dei  rispettivi
statuti organici. 
 
  Gli Istituti di credito, le Casse di risparmio, i Monti di  pieta',
potranno, con l'approvazione del Ministro per  l'economia  nazionale,
ed a condizioni da stabilirsi, assumere la gestione  dei  depositi  a
risparmio esistenti presso la Cassa depositi e prestiti dell'Alleanza
cooperativa torinese.