Art. 11. La Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto delle Opere pie di San Paolo sono autorizzati al conferimento del capitale di cui all'art. 2, anche in deroga ed in aggiunta alle disposizioni dei rispettivi statuti organici. Gli Istituti di credito, le Casse di risparmio, i Monti di pieta', potranno, con l'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, ed a condizioni da stabilirsi, assumere la gestione dei depositi a risparmio esistenti presso la Cassa depositi e prestiti dell'Alleanza cooperativa torinese.