Art. 12. 
 
  Intimata la estinzione dei debiti di cui all'art.6 e di quelli  che
eventualmente  occorresse  contrarre  per  la  completa  sistemazione
finanziaria    dell'Alleanza    cooperativa,    il    Consiglio    di
amministrazione stabilira' il piano per il  rimborso  graduale  delle
nuove quote di capitale  indicate  nell'art.  2  e  per  le  quali  i
rispettivi conferenti non potranno pretendere il pagamento  di  somma
maggiore di quella apportata,  all'infuori  di  quanto  e'  stabilito
dall'art. 4. 
 
  Eseguito il rimborso delle quote predette,  l'Alleanza  cooperativa
torinese sara' amministrata  esclusivamente  da  delegati  delle  due
societa' fondatrici (Cooperativa ferroviaria ed Associazione generale
operaia) che all'uopo sottoporranno alla approvazione del Prefetto le
modificazioni da apportarsi allo statuto organico.