Art. 12. Intimata la estinzione dei debiti di cui all'art.6 e di quelli che eventualmente occorresse contrarre per la completa sistemazione finanziaria dell'Alleanza cooperativa, il Consiglio di amministrazione stabilira' il piano per il rimborso graduale delle nuove quote di capitale indicate nell'art. 2 e per le quali i rispettivi conferenti non potranno pretendere il pagamento di somma maggiore di quella apportata, all'infuori di quanto e' stabilito dall'art. 4. Eseguito il rimborso delle quote predette, l'Alleanza cooperativa torinese sara' amministrata esclusivamente da delegati delle due societa' fondatrici (Cooperativa ferroviaria ed Associazione generale operaia) che all'uopo sottoporranno alla approvazione del Prefetto le modificazioni da apportarsi allo statuto organico.