Art. 13. 
 
  Il Prefetto di Torino stabilira' le norme per la  ricostituzione  e
la riorganizzazione dell'Associazione generale operaia e  provvedera'
alla designazione di due rappresentanti della  medesima  Associazione
nel Consiglio di amministrazione dell'Alleanza  cooperativa,  per  il
primo quadriennio. 
 
  Il Prefetto stesso e' autorizzato a  provvedere  alla  alienazione,
anche  a   trattativa   privata,   degli   immobili   di   pertinenza
dell'Associazione generale operaia a mezzo di un Commissario  da  lui
delegato. 
 
  Il  presente  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la
conversione in  legge  ed  andra'  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1927 - Anno V 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                        Mussolini - Belluzzo - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1927 - Anno V 
 
    Atti del Governo, registro 257, foglio 121. - Ferretti.