Art. 13. Il Prefetto di Torino stabilira' le norme per la ricostituzione e la riorganizzazione dell'Associazione generale operaia e provvedera' alla designazione di due rappresentanti della medesima Associazione nel Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa, per il primo quadriennio. Il Prefetto stesso e' autorizzato a provvedere alla alienazione, anche a trattativa privata, degli immobili di pertinenza dell'Associazione generale operaia a mezzo di un Commissario da lui delegato. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andra' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 121. - Ferretti.