Art. 4. L'Alleanza cooperativa torinese e' amministrata da un Consiglio composto di dieci membri oltre il presidente. Il presidente e' nominato dal Prefetto di Torino. I consiglieri sono nominati: due dalla Cooperativa ferroviaria; due dall'Associazione generale operaia; uno dalla Cassa di risparmio di Torino uno dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione; uno dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo; uno dall'Associazione degli addetti alle industrie metallurgiche, riconosciuta a norma della legge 3 aprile 1926, numero 563; uno dal comune di Torino; uno dalla Mutua Fiat. Sono ineleggibili alla carica di presidente o componente del Consiglio di amministrazione colore che esercitano la vendita di generi di consumo. I consiglieri durano in carica un quadriennio, si rinnovano per meta' ogni due anni e sono rieleggibili. Nel primo biennio la scadenza sara' determinata dalla sorte. Il presidente dura in carica quattro anni ed e' pure rieleggibile. Nel seno del Consiglio sara' nominata una Giunta esecutiva, composta di tre membri e del presidente; due membri sono di diritto scelti tra i rappresentanti rispettivamente della Cooperativa ferroviaria e della Associazione generale degli operai. Vi saranno pure un Collegio di revisori di quattro membri, nominati due dalla Cassa di risparmio, uno dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo ed uno dalla Mutua Fiat, ed un direttore generale con le attribuzioni rispettivamente stabilite dallo statuto organico.