Art. 4. 
 
  L'Alleanza cooperativa torinese e'  amministrata  da  un  Consiglio
composto di dieci membri oltre il presidente. 
 
  Il presidente e' nominato dal Prefetto  di  Torino.  I  consiglieri
sono nominati: 
 
     due dalla Cooperativa ferroviaria; 
 
     due dall'Associazione generale operaia; 
 
     uno dalla Cassa di risparmio di Torino 
 
     uno dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione; 
 
     uno dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo; 
 
     uno   dall'Associazione    degli    addetti    alle    industrie
metallurgiche, riconosciuta a norma della legge 3 aprile 1926, numero
563; 
 
     uno dal comune di Torino; 
 
     uno dalla Mutua Fiat. 
 
  Sono ineleggibili  alla  carica  di  presidente  o  componente  del
Consiglio di amministrazione colore  che  esercitano  la  vendita  di
generi di consumo. 
 
  I consiglieri durano in carica un  quadriennio,  si  rinnovano  per
meta' ogni due  anni  e  sono  rieleggibili.  Nel  primo  biennio  la
scadenza sara' determinata dalla sorte. 
 
  Il presidente dura in carica quattro anni ed e' pure rieleggibile. 
 
  Nel  seno  del  Consiglio  sara'  nominata  una  Giunta  esecutiva,
composta di tre membri e del presidente; due membri sono  di  diritto
scelti  tra  i  rappresentanti  rispettivamente   della   Cooperativa
ferroviaria e della Associazione generale degli operai. 
 
  Vi saranno pure un Collegio di revisori di quattro membri, nominati
due dalla Cassa di risparmio, uno dall'Istituto delle  Opere  pie  di
San Paolo ed uno dalla Mutua Fiat, ed un direttore  generale  con  le
attribuzioni rispettivamente stabilite dallo statuto organico.