Art. 5. 
 
  Dagli utili netti del bilancio sara' anzitutto prelevato  non  meno
del 10 per cento per la formazione del  fondo  di  riserva,  indi  la
somma occorrente per  corrispondere  alle  nuove  quote  di  capitale
indicate dall'art. 3 un interesse non  superiore  a  5.50  per  cento
dell'ammontare di ciascuna quota e  l'indennita'  ai  componenti  del
Consiglio di amministrazione. 
 
  Il rimanente sugli utili sara', per una meta', ripartito  in  parti
eguali  fra  l'Associazione  generale  operaia   e   la   Cooperativa
ferroviaria, e, per l'altra meta', destinato a favore dei Consumatori
con le modalita' che saranno di anno in anno stabilite dal  Consiglio
di amministrazione.