Art. 5. Dagli utili netti del bilancio sara' anzitutto prelevato non meno del 10 per cento per la formazione del fondo di riserva, indi la somma occorrente per corrispondere alle nuove quote di capitale indicate dall'art. 3 un interesse non superiore a 5.50 per cento dell'ammontare di ciascuna quota e l'indennita' ai componenti del Consiglio di amministrazione. Il rimanente sugli utili sara', per una meta', ripartito in parti eguali fra l'Associazione generale operaia e la Cooperativa ferroviaria, e, per l'altra meta', destinato a favore dei Consumatori con le modalita' che saranno di anno in anno stabilite dal Consiglio di amministrazione.