Art. 7. Con Regie decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentiti gli enti creditori, sara' provveduto alla approvazione di un piano di estinzione graduale, in un periodo non inferiore a dieci anni, dei debiti dell'Alleanza cooperativa verso la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e l'Istituto di credito per le cooperative di Milano, con quote fisse annue comprensive di capitale e di interesse al tasso da stabilirsi. Nel medesimo piano verra' compreso il debito eventualmente risultante dal conto corrente dell'azienda con la Cooperativa ferroviaria e giustificato da titoli legali, nonche' la somma occorrente per la ricostituzione del fondo «Pro erigenda casa dei metallurgici» di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto. Il debito arretrato per imposte a tutto il 31 dicembre 1922, e' reso pagabile in cinque rate annuali di eguale ammontare, con decorrenza dal 1° gennaio 1927.