Art. 7. 
 
  Con  Regie  decreto  su  proposta  del  Ministro   per   l'economia
nazionale,  sentiti  gli  enti  creditori,  sara'   provveduto   alla
approvazione di un piano di estinzione graduale, in  un  periodo  non
inferiore a dieci anni, dei debiti dell'Alleanza cooperativa verso la
Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto nazionale di credito per  la
cooperazione e l'Istituto di credito per le  cooperative  di  Milano,
con quote fisse annue comprensive di capitale e di interesse al tasso
da stabilirsi. 
 
  Nel  medesimo  piano  verra'  compreso  il   debito   eventualmente
risultante  dal  conto  corrente  dell'azienda  con  la   Cooperativa
ferroviaria  e  giustificato  da  titoli  legali,  nonche'  la  somma
occorrente per la ricostituzione del fondo  «Pro  erigenda  casa  dei
metallurgici» di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto. 
 
  Il debito arretrato per imposte a tutto il  31  dicembre  1922,  e'
reso pagabile  in  cinque  rate  annuali  di  eguale  ammontare,  con
decorrenza dal 1° gennaio 1927.