Art. 8. I terreni, fabbricati ed immobili per destinazione di proprieta' della Cooperativa ferroviaria ed attualmente goduti dall'Alleanza cooperativa sono vincolati in uso della medesima per la durata di anni 30 decorrenti dalla data del presente decreto. L'Alleanza cooperativa corrispondera' in compenso alla Cooperativa ferroviaria una somma annua da determinarsi d'accordo, o, in difetto, da tre arbitri che saranno nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dal presidente del Tribunale di Torino. Il compenso determinato dopo l'approvazione del presente decreto sara' rivedibile allo scadere di ogni quinquennio e per la determinazione di esso sara' tenuto conto di ogni elemento di valutazione ed anche delle migliorie ed opere eseguite a spese dell'Alleanza cooperativa. Allo scadere del trentennio e sulle basi del verbale di consistenza, che sara' redatto entro due mesi dalla data del presente decreto, saranno stabiliti i miglioramenti e le eventuali nuove opere di costruzione eseguiti dall'ente il quale avra' diritto di essere rimborsato dalla Cooperativa ferroviaria dell'importo delle migliorie e delle nuove costruzioni secondo il referto di un Collegio di tre periti da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Torino. L'Alleanza e' dispensata dall'osservanza degli obblighi di cui all'art. 525 del Codice civile.