Art. 8. 
 
  I terreni, fabbricati ed immobili per  destinazione  di  proprieta'
della Cooperativa ferroviaria  ed  attualmente  goduti  dall'Alleanza
cooperativa sono vincolati in uso della medesima  per  la  durata  di
anni 30 decorrenti dalla data del presente decreto. 
 
  L'Alleanza cooperativa corrispondera' in compenso alla  Cooperativa
ferroviaria una somma annua da determinarsi d'accordo, o, in difetto,
da tre arbitri che saranno nominati uno  per  ciascuna  parte  ed  il
terzo dal presidente del Tribunale di Torino. Il compenso determinato
dopo  l'approvazione  del  presente  decreto  sara'  rivedibile  allo
scadere di ogni quinquennio e per la  determinazione  di  esso  sara'
tenuto conto di ogni elemento di valutazione ed anche delle migliorie
ed opere eseguite a spese dell'Alleanza cooperativa. 
 
  Allo  scadere  del  trentennio  e  sulle  basi   del   verbale   di
consistenza, che sara' redatto entro due mesi dalla data del presente
decreto, saranno stabiliti i miglioramenti e le eventuali nuove opere
di costruzione eseguiti dall'ente il quale avra'  diritto  di  essere
rimborsato dalla Cooperativa ferroviaria dell'importo delle migliorie
e delle nuove costruzioni secondo il referto di un  Collegio  di  tre
periti da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo dal  presidente
del Tribunale civile di Torino. 
 
  L'Alleanza e' dispensata  dall'osservanza  degli  obblighi  di  cui
all'art. 525 del Codice civile.