Art. 10. 
 
  L'imposta stabilita dal 1° comma dell'art. 2  dovuta  dagli  operai
celibi dipendenti da enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e  dai
Comuni, da societa' commerciali e da privati, e' accertata e riscossa
a nome dei datori di lavoro. 
 
  Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun  anno  i  datori  di
lavoro sono obbligati a versare in tesoreria la meta' dell'imposta di
cui al comma precedente dovuti per l'anno stesso dagli operai  celibi
che, anche occasionalmente, si trovino alle  loro  dipendenze  al  1°
gennaio ed al 1° luglio. 
 
  Il versamento e' eseguito in base ad elenco nominativo  redatto  in
duplice esemplare, uno dei quali, vistato dall'ufficio che riceve  il
versamento stesso, deve essere presentato nel termine  di  10  giorni
all'ufficio  delle  imposte  territorialmente  competente,   per   il
controllo e gli eventuali accertamenti suppletivi. 
 
  Il versamento relativo al 1° semestre 1927 dovra'  essere  eseguito
entro il 15 aprile 1927. 
 
  I datori di lavoro sono obbligati ad  esercitare  la  rivalsa:  ove
consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta  potra'  essere
nuovamente riscossa a nome del celibe.