Art. 10. L'imposta stabilita dal 1° comma dell'art. 2 dovuta dagli operai celibi dipendenti da enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, da societa' commerciali e da privati, e' accertata e riscossa a nome dei datori di lavoro. Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno i datori di lavoro sono obbligati a versare in tesoreria la meta' dell'imposta di cui al comma precedente dovuti per l'anno stesso dagli operai celibi che, anche occasionalmente, si trovino alle loro dipendenze al 1° gennaio ed al 1° luglio. Il versamento e' eseguito in base ad elenco nominativo redatto in duplice esemplare, uno dei quali, vistato dall'ufficio che riceve il versamento stesso, deve essere presentato nel termine di 10 giorni all'ufficio delle imposte territorialmente competente, per il controllo e gli eventuali accertamenti suppletivi. Il versamento relativo al 1° semestre 1927 dovra' essere eseguito entro il 15 aprile 1927. I datori di lavoro sono obbligati ad esercitare la rivalsa: ove consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta potra' essere nuovamente riscossa a nome del celibe.