Art. 12. 
 
  I  capi  degli  uffici  governativi,  provinciali  e  comunali,   i
rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico  servizio
e delle societa' commerciali, ed i pubblici ufficiali sono  obbligati
a fornire agli uffici delle imposte gli estratti dei documenti  e  le
notizie  che  questi  possono  richiedere  per  l'applicazione  della
imposta.