Art. 13. 
 
  Chi ometta di presentare la  denuncia  nei  termini  fissati  dagli
articoli 8 e 10 del presente decreto;  chi  denunci  sia  all'ufficio
delle imposte che al datore di lavoro, una eta' diversa  dalla  vera;
chi occulti al datore di lavoro il suo stato di celibato,  incorre  a
titolo di penale in una sovrimposta pari  ad  un  sesto  dell'imposta
annua dovuta in base  all'accertamento  definitivo,  nonche'  in  una
ammenda da L. 100 a L. 1000 commutabile nell'arresto in ragione di L.
20 al giorno.