Art. 13. Chi ometta di presentare la denuncia nei termini fissati dagli articoli 8 e 10 del presente decreto; chi denunci sia all'ufficio delle imposte che al datore di lavoro, una eta' diversa dalla vera; chi occulti al datore di lavoro il suo stato di celibato, incorre a titolo di penale in una sovrimposta pari ad un sesto dell'imposta annua dovuta in base all'accertamento definitivo, nonche' in una ammenda da L. 100 a L. 1000 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno.