Art. 14. Chi abbia denunziato un reddito per cifra inferiore di almeno un terzo di quella che risultera' dopo definito l'accertamento, incorrera' in una sovrimposta pari alla differenza tra l'ammontare della imposta annua dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in seguito alla fatta dichiarazione. Non vi e' luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilita' di spese, perdite, annualita' passive, oneri ed altre detrazioni.