Art. 14. 
 
  Chi abbia denunziato un reddito per cifra inferiore  di  almeno  un
terzo  di  quella  che  risultera'  dopo   definito   l'accertamento,
incorrera' in una sovrimposta pari alla  differenza  tra  l'ammontare
della imposta annua dovuta e quella che sarebbe stata applicabile  in
seguito alla fatta dichiarazione. 
 
  Non vi e' luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza
di  reddito  netto  tragga  origine  da  inammissibilita'  di  spese,
perdite, annualita' passive, oneri ed altre detrazioni.