Art. 16. 
 
  I capi  di  ufficio,  i  rappresentanti  ed  i  pubblici  ufficiali
indicati all'art. 12, i quali non si prestino a fornire  agli  uffici
delle imposte le notizie di cui all'articolo  suddetto,  nel  termine
indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo  non  puo'
essere inferiore a  20  giorni,  o  forniscano  notizie  inesatte  ed
incomplete, incorrono, se capi di uffici dello Stato, delle Provincie
e  dei  Comuni,  in  una  penalita'  fissa  di  L.   200   per   ogni
trasgressione, e se capi di ufficio o rappresentanti di enti  diversi
ai predetti, o pubblici ufficiali, in una ammenda da L. 100 a L.  500
commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno. 
 
  A tale ammenda soggiacciono tutti coloro i quali  non  si  prestino
all'adempimento degli altri obblighi  fatti  dall'articolo  37  della
legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.