Art. 16. I capi di ufficio, i rappresentanti ed i pubblici ufficiali indicati all'art. 12, i quali non si prestino a fornire agli uffici delle imposte le notizie di cui all'articolo suddetto, nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non puo' essere inferiore a 20 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono, se capi di uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, in una penalita' fissa di L. 200 per ogni trasgressione, e se capi di ufficio o rappresentanti di enti diversi ai predetti, o pubblici ufficiali, in una ammenda da L. 100 a L. 500 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno. A tale ammenda soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall'articolo 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.