Art. 17. 
 
  L'ufficio delle imposte, constatata la esistenza di una  infrazione
punibile con l'ammenda sanzionata dagli articoli 13 e 16 del presente
decreto,  redige  il  verbale  di  contravvenzione  che  deve  essere
trasmesso all'intendente di finanza per il procedimento di cui al  R.
decreto 25 marzo 1923, n. 796. 
 
  La riscossione delle ammende e' eseguita a cura  degli  uffici  del
registro.