Art. 17. L'ufficio delle imposte, constatata la esistenza di una infrazione punibile con l'ammenda sanzionata dagli articoli 13 e 16 del presente decreto, redige il verbale di contravvenzione che deve essere trasmesso all'intendente di finanza per il procedimento di cui al R. decreto 25 marzo 1923, n. 796. La riscossione delle ammende e' eseguita a cura degli uffici del registro.