Art. 18. Per quanto non e' diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile. Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1927 Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 149. - Ferretti.