Art. 18. 
 
  Per quanto non e' diversamente stabilito dal  presente  decreto  si
applicano le disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile. 
 
  Il presente  decreto  sara'  registrato  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1927 - Anno V 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1927 Anno V 
 
    Atti del Governo, registro 257, foglio 149. - Ferretti.