Art. 2. L'imposta e' dovuta nella seguente misura: L. 35 annue per i celibi tra i 25 ed i 35 anni compiuti; L. 50 annue per i celibi tra i 35 ed i 50 anni compiuti; L. 25 annue per i celibi tra i 50 ed i 65 anni compiuti. Oltre la imposta di cui al comma precedente, e' dovuta da ciascun celibe una quota d'imposta integrativa, corrispondente ad un quarto di quella che sarebbe dovuta applicando al reddito complessivo del contribuente, da determinarsi secondo le norme degli articoli seguenti, le aliquote della tabella approvata con R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.