Art. 2. 
 
  L'imposta e' dovuta nella seguente misura: 
 
     L. 35 annue per i celibi tra i 25 ed i 35 anni compiuti; 
 
     L. 50 annue per i celibi tra i 35 ed i 50 anni compiuti; 
 
     L. 25 annue per i celibi tra i 50 ed i 65 anni compiuti. 
 
  Oltre la imposta di cui al comma precedente, e' dovuta  da  ciascun
celibe una quota d'imposta integrativa, corrispondente ad  un  quarto
di quella che sarebbe dovuta applicando al  reddito  complessivo  del
contribuente,  da  determinarsi  secondo  le  norme  degli   articoli
seguenti, le aliquote della  tabella  approvata  con  R.  decreto  19
febbraio 1925, n. 177.