Art. 3. Il reddito complessivo del celibe da assoggettarsi alla imposta stabilita dal Secondo comma dell'art. 2, e' quello valutato agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito. Se il celibe non e' soggetto a quest'ultima imposta, il reddito complessivo deve essere valutato sulla base dei redditi inscritti nei ruoli delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, o comunque assoggettati alle imposte stesse e con le norme degli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062. Quando il celibe non sia assoggettato ad alcuna delle imposte di cui al comma precedente, il reddito complessivo puo' essere valutato con criteri presuntivi.