Art. 3. 
 
  Il reddito complessivo del celibe  da  assoggettarsi  alla  imposta
stabilita dal Secondo comma dell'art.  2,  e'  quello  valutato  agli
effetti dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva  sul
reddito. 
 
  Se il celibe non e' soggetto a  quest'ultima  imposta,  il  reddito
complessivo deve essere valutato sulla base dei redditi inscritti nei
ruoli delle imposte sui  terreni,  sui  fabbricati,  sui  redditi  di
ricchezza mobile, o comunque assoggettati alle imposte stesse  e  con
le norme degli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 del R. decreto  30  dicembre
1923, n. 3062. 
 
  Quando il celibe non sia assoggettato ad alcuna  delle  imposte  di
cui al comma precedente, il reddito complessivo puo' essere  valutato
con criteri presuntivi.