Art. 5. 
 
  Quando il celibe non sia iscritto nei ruoli delle  imposte  dirette
per redditi propri e sia a  carico  della  famiglia  di  origine,  la
valutazione del reddito complessivo deve essere eseguita  sulla  base
dei redditi accertati a nome dei genitori, divisi per il  numero  dei
figli. 
 
  Quando neppure  i  genitori  siano  accertati  agli  effetti  delle
imposte  dirette,  la  valutazione  del  reddito   complessivo   puo'
eseguirsi con criteri presuntivi, salva sempre  la  ripartizione  del
reddito stesso fra i diversi figli.