Art. 5. Quando il celibe non sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi propri e sia a carico della famiglia di origine, la valutazione del reddito complessivo deve essere eseguita sulla base dei redditi accertati a nome dei genitori, divisi per il numero dei figli. Quando neppure i genitori siano accertati agli effetti delle imposte dirette, la valutazione del reddito complessivo puo' eseguirsi con criteri presuntivi, salva sempre la ripartizione del reddito stesso fra i diversi figli.