Art. 7. 
 
  Tanto la quota fissa che la quota integrativa stabilite dall'art. 2
del presente decreto sono dovute dal celibe in quanto sia tale al  1°
gennaio di ciascun anno. 
 
  La  cessazione  dello  stato  di  celibato  ha  effetto,   per   la
cancellazione dell'imposta, dall'anno successivo a quello in  cui  si
verifica.