Art. 8. Nel periodo dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno i celibi che nell'anno precedente abbiano compiuto i 25 anni di eta' debbono presentare la dichiarazione contenente le generalita', l'indirizzo, la professione ed i redditi accertati agli effetti della imposta complementare, ed, in mancanza, di quelli accertati agli effetti delle altre imposte dirette. In mancanza di qualsiasi accertamento, la dichiarazione deve contenere la indicazione dei redditi di cui comunque il contribuente gode. Per i celibi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente decreto, la dichiarazione deve essere presentata e l'imposta e' dovuta dal capo di famiglia. Alle disposizioni del presente articolo e' fatta eccezione per i celibi di cui al seguente art. 10. Per l'anno 1927 la dichiarazione deve essere presentata da tutti i celibi obbligati alla imposta, entro il 31 marzo 1927 per i cittadini residenti in Italia, ed entro il 31 luglio successivo per i cittadini residenti all'estero o nelle Colonie.