Art. 8. 
 
  Nel periodo dal 1° al 31 gennaio  di  ciascun  anno  i  celibi  che
nell'anno precedente abbiano compiuto  i  25  anni  di  eta'  debbono
presentare la dichiarazione contenente le  generalita',  l'indirizzo,
la professione ed i redditi  accertati  agli  effetti  della  imposta
complementare, ed, in mancanza,  di  quelli  accertati  agli  effetti
delle altre imposte dirette. In mancanza di  qualsiasi  accertamento,
la dichiarazione deve contenere la indicazione  dei  redditi  di  cui
comunque il contribuente gode. 
 
  Per i celibi che si trovino nelle condizioni previste  dall'art.  5
del presente decreto,  la  dichiarazione  deve  essere  presentata  e
l'imposta e' dovuta dal capo di famiglia. 
 
  Alle disposizioni del presente articolo e' fatta  eccezione  per  i
celibi di cui al seguente art. 10. 
 
  Per l'anno 1927 la dichiarazione deve essere presentata da tutti  i
celibi obbligati alla imposta, entro il 31 marzo 1927 per i cittadini
residenti in Italia, ed entro il 31 luglio successivo per i cittadini
residenti all'estero o nelle Colonie.