Art. 9. 
 
  La dichiarazione deve essere presentata e la imposta e' dovuta  nel
Comune in cui il contribuente ha la propria residenza. 
 
  I cittadini residenti all'estero o nelle Colonie debbono la imposta
stessa nel Comune di ultima residenza in Italia o,  in  mancanza,  in
quello del domicilio di origine.