Art. 2. Le esattorie che si rendano vacanti per ammessa rescissione del contratto in forza del precedente articolo possono, pel restante periodo del decennio in corso, essere conferite d'ufficio dal Prefetto, su conforme parere dell'intendente di finanza, del Comune o consorzio, prescindendo dagli altri procedimenti indicati agli articoli 3 e 6 della legge sulla riscossione, e preferendo, fra gli aspiranti, i titolari uscenti, che ne abbiano fatto domanda entro un mese dall'avvenuta partecipazione della rescissione. Il Prefetto dovra', prima di effettuare il conferimento, accertare le condizioni fatte dagli aspiranti al personale esattoriale dipendente. Qualora non sia fatta la nomina d'ufficio, si provvede nei modi ordinari.