Art. 2. 
 
  Le esattorie che si rendano vacanti  per  ammessa  rescissione  del
contratto in forza del  precedente  articolo  possono,  pel  restante
periodo  del  decennio  in  corso,  essere  conferite  d'ufficio  dal
Prefetto, su conforme parere dell'intendente di finanza, del Comune o
consorzio,  prescindendo  dagli  altri  procedimenti  indicati   agli
articoli 3 e 6 della legge sulla riscossione, e preferendo,  fra  gli
aspiranti, i titolari uscenti, che ne abbiano fatto domanda entro  un
mese dall'avvenuta  partecipazione  della  rescissione.  Il  Prefetto
dovra', prima di effettuare il conferimento, accertare le  condizioni
fatte dagli aspiranti al personale esattoriale dipendente. 
 
  Qualora non sia fatta la nomina d'ufficio,  si  provvede  nei  modi
ordinari.