Art. 3. 
 
  La multa stabilita  dalla  legge  sulla  riscossione,  in  caso  di
ritardato  pagamento  o  versamento,  rispettivamente  a  carico  del
contribuente, dell'esattore e  del  ricevitore  provinciale,  per  le
riscossioni  da  effettuarsi  dal  1°  gennaio  1927  e'  elevata  da
centesimi quattro a centesimi sei per ogni lira del debito non pagato
alla scadenza.