Art. 3. La multa stabilita dalla legge sulla riscossione, in caso di ritardato pagamento o versamento, rispettivamente a carico del contribuente, dell'esattore e del ricevitore provinciale, per le riscossioni da effettuarsi dal 1° gennaio 1927 e' elevata da centesimi quattro a centesimi sei per ogni lira del debito non pagato alla scadenza.