Art. 4. 
 
  L'esattore ed il ricevitore provinciale, a decorrere dal 1° gennaio
1927,  verseranno  gli  otto  decimi  delle  imposte  e   sovrimposte
fondiarie alle scadenze stabilite dagli articoli 80 e 83 della  legge
sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e gli  altri  due  decimi
nel corso del bimestre. 
 
  In nessun caso il differimento a versare gli ultimi due  decimi  di
ciascuna bimestralita' puo' colpire le sovrimposte cedute alla  Cassa
depositi  e  prestiti  o  agli  Istituti  di   previdenza   da   essa
amministrati, a garanzia di mutui.