Art. 4. L'esattore ed il ricevitore provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 1927, verseranno gli otto decimi delle imposte e sovrimposte fondiarie alle scadenze stabilite dagli articoli 80 e 83 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e gli altri due decimi nel corso del bimestre. In nessun caso il differimento a versare gli ultimi due decimi di ciascuna bimestralita' puo' colpire le sovrimposte cedute alla Cassa depositi e prestiti o agli Istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di mutui.