Art. 5. 
 
  L'interesse per anticipazioni cui l'esattore sia tenuto, nei limiti
fissati dall'art. 80 della legge sulla riscossione,  e'  corrisposto,
ove non sia diversamente pattuito nei capitoli speciali d'appalto, in
misura  uguale  al  tasso  di  sconto  stabilito   dall'Istituto   di
emissione. 
 
  La misura degli interessi per altre  anticipazioni  cui  l'esattore
sia tenuto in forza dei capitoli speciali, quando  non  sia  da  essi
determinata, e' uguale al tasso di cui al comma precedente.