Art. 5. L'interesse per anticipazioni cui l'esattore sia tenuto, nei limiti fissati dall'art. 80 della legge sulla riscossione, e' corrisposto, ove non sia diversamente pattuito nei capitoli speciali d'appalto, in misura uguale al tasso di sconto stabilito dall'Istituto di emissione. La misura degli interessi per altre anticipazioni cui l'esattore sia tenuto in forza dei capitoli speciali, quando non sia da essi determinata, e' uguale al tasso di cui al comma precedente.