Art. 6. 
 
  Le cauzioni prestate dalla Banca d'Italia per l'appalto dei servizi
di ricevitorie e casse provinciali e di esattorie delle  imposte  del
Regno, per gestioni antecedenti al decennio in corso 1923-1932,  sono
svincolate. 
 
  Le Amministrazioni dello Stato interessate e le Conservatorie delle
ipoteche sono autorizzate a cancellare i vincoli apposti su titoli  e
le iscrizioni  ipotecarie  su  immobili  a  garanzia  delle  suddette
gestioni. 
 
  Nulla e' innovato al disposto  dell'art.  129  del  regolamento  15
settembre   1923,   n.   2090,   relativamente   all'obbligo    della
presentazione dei conti  giudiziali  relativi  alle  gestioni  tenute
dalla Banca d'Italia.