Art. 6. Le cauzioni prestate dalla Banca d'Italia per l'appalto dei servizi di ricevitorie e casse provinciali e di esattorie delle imposte del Regno, per gestioni antecedenti al decennio in corso 1923-1932, sono svincolate. Le Amministrazioni dello Stato interessate e le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate a cancellare i vincoli apposti su titoli e le iscrizioni ipotecarie su immobili a garanzia delle suddette gestioni. Nulla e' innovato al disposto dell'art. 129 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, relativamente all'obbligo della presentazione dei conti giudiziali relativi alle gestioni tenute dalla Banca d'Italia.