Art. 7. I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore di consorzi speciali e di altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso. La ripartizione non puo' mai avvenire per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la quarta rata dell'anno. I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di prestiti, potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno. Sono applicabili alla riscossione di detti tributi le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401.