Art. 7. 
 
  I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali  e
dei contributi a favore di consorzi speciali  e  di  altri  enti  che
dalle  particolari  leggi  siano  o  saranno  autorizzati   a   farli
riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per  l'esazione
delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno
in corso. 
 
  La ripartizione non  puo'  mai  avvenire  per  un  numero  di  rate
inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la  prima
o la quarta rata dell'anno. 
 
  I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi  e
prestiti e agli  Istituti  di  previdenza  da  essa  amministrati,  a
garanzia di prestiti, potranno andare in  riscossione  con  qualsiasi
rata dell'anno. Sono applicabili alla riscossione di detti tributi le
disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del testo
unico 17 ottobre 1922, numero 1401.