Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE Mussolini - Volpi. Visto il Guardasigilli Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 150. - Ferretti.