Art. 8. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
al Parlamento per la conversione in legge,  restando  autorizzato  il
Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1927 - Anno V 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                   Mussolini - Volpi. 
 
  Visto il Guardasigilli Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1927 - Anno V 
 
    Atti del Governo, registro 257, foglio 150. - Ferretti.